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IL CONSENSO INFORMATO SECONDO L’ADICONSUM

CHE COS’E’

In medicina il CONSENSO INFORMATO è la manifestazione di volontà che il paziente esprime liberamente in ordine ad un accertamento e/o a un trattamento sanitario cui deve essere sottoposto, e che deve essere preceduto da adeguata informazione circa le modalità di esecuzione, i benefici, gli effetti collaterali,i rischi ragionevolmente prevedibili e l’esistenza di valide alternative terapeutiche. Giuridicamente rappresenta il diritto del paziente di scegliere, accettare o anche rifiutare i trattamenti (diagnostici, terapeutici ecc) che gli vengono proposti. Il CONSENSO è personale e non delegabile e deve essere espresso AL MOMENTO .

DISCIPLINA E NORMATIVA

In Italia il rapporto medico – paziente non è regolamentato da alcuna specifica normativa di legge ma trae origine in primo luogo dai principi fondamentali della Costituzione. Art. 13 : “la libertà personale è inviolabile” da cui si evince il riferimento alla libertà di salvaguardia della salute e della integrità fisica . Art. 32 :“nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”. La L. 23.12.1978 n. 833 vieta che si possano effettuare accertamenti e trattamenti sanitari contro la volontà del paziente, se questi non è in grado di esprimere il consenso e non ricorrono i presupposti dello stato di necessità previsto e disciplinato dagli artt. 54 cod. pen. e 2045 cod. civ Solo specifiche ipotesi disciplinate da apposita normativa obbligano alla formulazione in forma scritta del Consenso:

1) Decreto del Presidente della Repubblica, 16 giugno 1977, n. 409 (trapianti) “Trapianti di organi e parti di corpo umano”, legge 29 dicembre1993, n. 578 “Norme per l’accertamento e la certificazione di morte”

2) Legge 5 giugno 1990, n. 135 (AIDS) “Programma ed interventi urgenti per la lotta e la prevenzione dell’AIDS”

3) Decreto Ministeriale 15 gennaio 1991 (sangue) “Protocolli per l’accertamento della idoneità del donatore di sangue ed emoderivati”

Il CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA    

approvato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri riporta la disciplina sistematica del consenso informato e prevede – il divieto per il medico di “intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l’acquisizione del consenso informato del paziente” -l’obbligo di ”desistere in ogni caso, in presenza di documentato rifiuto di persona capace di intendere e di volere, dai conseguenti atti diagnostici e/o curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona” (art. 35);. – l’obbligo di acquisire il consenso informato del legale rappresentante nell’ipotesi di minore o di interdetto (art. 37); – l’obbligo di rispettare la reale ed effettiva volontà del paziente (art. 38), – i comportamenti da tenere nell’ipotesi di assistenza d’urgenza (art. 36). Il codice Deontologico prevede altresì due ipotesi in cui è espressamente richiesta la prestazione del Consenso informato in forma scritta: 1)La prescrizione di farmaci per indicazioni non previste dalla scheda tecnica o non ancora autorizzati al commercio,che è da ritenersi consentita purché la loro efficacia e tollerabilità sia scientificamente documentata (art. 13) 2) Il caso in cui il medico faccia ricorso a medicine non convenzionali, sempre nel rispetto del decoro e della dignità della professione e nell’esclusivo ambito della diretta e non delegabile responsabilità professionale, fermo restando, comunque, che qualsiasi terapia non convenzionale non deve sottrarre il cittadino a trattamenti specifici e scientificamente consolidati e richiede sempre circostanziata informazione e acquisizione del consenso (art. 15).

CONSENSO DEL MINORE

Nel caso di interventi su minori, il consenso va richiesto ad entrambi i genitori in quanto esercenti la patria potestà e ove ci sia stata separazione il consenso va richiesto al genitore affidatario. L’articolo 6 della Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedica contiene una specifica disposizione riguardante i trattamenti sanitari rivolti ai minorenni:“Il parere del minore è preso in considerazione come un fattore sempre più determinante, in funzione della sua età e del suo grado di maturità”.

TRATTAMENTO DEL MALATO MENTALE

Nel caso di malattia mentale che implichi un trattamento sanitario obbligatorio, ai sensi della Legge 13 maggio 1978 nr. 180, il medico deve “svolgere iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi è obbligato” : IN PRESENZA DI EVIDENTE IMPOSSIBILITA’ ED IN MANCANZA DI TUTORE E/O LEGALE RAPPRESENTANTE il medico attua la terapia.

EMERGENZE

Nel caso si prospetti una situazione di emergenza tale, per cui l’ammalato non sia in grado di esprimere il consenso, il medico può agire con una cura adeguata (indipendentemente dalla volontà di eventuali parenti), giustificato dallo stato di necessità. Può essere fatta (eventualmente) valere, in tal caso, l’esimente dello stato di necessità prevista dall’articolo 54 del Codice penale in base al quale“Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo”.

Il CONSENSO INFORMATO in ambito medico costituisce una manifestazione di volontà diversa dal CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI previsto dal c.d. CODICE PRIVACY